PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 199 del testo unico della disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

          «Art. 199. - (Società fiduciarie). - 1. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, costituite in forma di società per azioni, possono essere autorizzate a svolgere i servizi di investimento di cui al presente decreto alle medesime condizioni previste dall'articolo 19.
      2. Le società fiduciarie autorizzate devono introdurre nella denominazione sociale la denominazione di "società di intermediazione mobiliare" o "SIM" e destinare all'esercizio dei servizi di investimento un patrimonio ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, anche in deroga ai limiti di cui al secondo comma del medesimo articolo. Si applicano le disposizioni degli articoli da 2447-ter a 2447-nonies del codice civile in quanto compatibili con il presente decreto.
      3. Le società fiduciarie autorizzate sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20.
      4. A decorrere dalla data di iscrizione di cui al comma 3, per lo svolgimento dei servizi di investimento le società fiduciarie sono soggette esclusivamente alle norme del presente decreto.
      5. Il Ministro dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente articolo».

 

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      2. Il regolamento previsto dal comma 5 dell'articolo 199 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.